Articolo 1
E’ costituita Legambiente Calabria, quale organo decentrato dell’associazione nazionale Legambiente onlus, del tutto autonoma per quanto concerne il proprio ambito territoriale, si organizza sul proprio territorio regionale secondo autonome decisioni e opera secondo le modalità e gli intenti del presente statuto e dello statuto nazionale di Legambiente onlus.
Legambiente Calabria non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ne direttamente ne indirettamente.
Articolo 2
Legambiente è un’associazione di cittadini a diffusione nazionale che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente (con l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all’ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura. Legambiente non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente.
Articolo 3
Legambiente Calabria:
- Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- Promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- Promuove esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell’ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- Persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente;
- Interviene nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- E’ un’associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo totale nucleare e convenzionale;
- Si batte per un nuovo ordine economico internazionale, agendo per la soluzione dei problemi ambientali, alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo, attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà, in armonia con i locali programmi di sviluppo;
- Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
- Persegue la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali ed umane del Mezzogiorno attraverso al promozione di uno sviluppo autocentrato ed ecocompatibile e del riscatto del territorio e delle genti meridionali dalle mafie;
- Opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
- Favorisce le attività motorie non lesive dell’ambiente e dell’uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell’ambiente naturale e del loro rapporto;
- Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denuncie e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili;
- Non svolge attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
Articolo 4
Legambiente Calabria, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale di cui all’art. 2, si propone per l’affermazione dello stesso:
a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;
c) gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
e) organizzare campi di lavoro per il recupero e la difesa ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
f) organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
g) produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
h) con deliberazione del Consiglio dei Circoli compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
i) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali;
j) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente;
k) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
l) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell’ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
m) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.
n) promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali presenti in Calabria: Appennini, coste, piccole e grandi isole;
o) promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
p) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo nonché iniziative di educazione allo sviluppo, in Italia e nei Pvs, inviare personale volontario destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco per i suddetti volontari e intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
q) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all’autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all’attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, al miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, al sostegno della promozione della donna.
Articolo 5
Legambiente Calabria, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell’università:
a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l’educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca;
b) promuove l’elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale;
c) promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;
d) realizza, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt. 2, 3 e 4 del presente Statuto;
e) promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi interculturali tra l’Italia e i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra giovani.
Legambiente può svolgere attività strumentale accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento degli scopi statutari.
Articolo 6
Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, Legambiente Calabria si dota di tutti gli strumenti tecnici, politici e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può, inoltre, con delibera del Consiglio dei Circoli, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.
Articolo 7
Tutti hanno facoltà di iscriversi a Legambiente e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e nelle attività dell’associazione. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme dello Statuto nazionale e regionale e il versamento della quota associativa annuale.
Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche – quali a titolo esemplificativo ordinario, giovane, sostenitore, insegnante - si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
Articolo 8
Gli organi di Legambiente Calabria sono:
- il Congresso regionale
- il Consiglio dei Circoli
- il Presidente e il Direttore
- la Segreteria regionale
- le Commissioni regionali tematiche
- il Collegio dei Sindaci revisori
Articolo 9
Tutti i soci che hanno compiuto diciotto anni di età hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dal Consiglio dei Circoli su proposta della Segreteria regionale. Tutti i soci che hanno compiuto diciotto anni possono essere eletti negli organismi dirigenti, di qualsiasi istanza e livello dell’associazione regionale.
Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all’interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all’interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni di tale natura, per quanto concerne il livello nazionale, regionale e locale. E’ inoltre stabilita l’incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di Legambiente e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale il Consiglio dei Circoli su proposta della Segreteria regionale può concedere deroghe per comprovate e motivate ragioni. La deroga può avere fine nel momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata dalla Segreteria regionale al Consiglio dei Circoli che l’ha concessa.
Articolo 10
Un socio, un Circolo o una base associativa decadono per dimissioni, mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il comportamento del socio, del Circolo o della base associativa siano in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione o ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi. La decisione spetta alla Segreteria regionale che ne dà immediata comunicazione al Consiglio dei Circoli. Il socio, la base associativa o il Circolo dichiarati decaduti o espulsi possono fare ricorso scritto secondo quanto previsto dallo statuto nazionale. Il ricorso non ha effetti sospensivi.
Articolo 11
Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide solo in presenza del 50% + 1 dei membri in carica nei seguenti casi:
a) approvazione dei bilanci;
b) elezione delle istanze esecutive;
c) definizione delle norme di convocazione e svolgimento del Congresso;
e) convocazione di Congresso straordinario;
f) delibere di espulsione o decadenza dei soci;
g) delibera di decadenza da membro della Segreteria regionale o del Consiglio dei Circoli.
Articolo 12
Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti.
Articolo 13
Il Congresso regionale si svolge di norma ogni 4 anni ed è il massimo organismo dirigente dell’associazione. Il Congresso regionale straordinario può essere convocato dal Consiglio dei Circoli qualora lo richieda la metà più uno dei suoi componenti o la metà più uno dei Circoli presenti sul territorio regionale.
Articolo 14
In prima convocazione il Congresso regionale sia ordinario che straordinario è regolarmente costituito dalla metà più uno dei soci o loro delegati.
In seconda convocazione il Congresso regionale sia ordinario che straordinario è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci o loro delegati su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Le seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.
Articolo 15
Il Congresso regionale, tanto ordinario che straordinario, è presieduto da una presidenza nominata dal Congresso stesso. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali.
Articolo 16
Il Congresso regionale ha il compito di:
- discutere, definire e approvare il progetto associativo;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto regionale;
- eleggere il Consiglio dei Circoli;
- eleggere il Presidente e il Direttore;
- eleggere la Segreteria regionale e l’Amministratore;
- eleggere il Collegio regionale dei Sindaci revisori dei conti;
- deliberare in merito all’eventuale scioglimento dell’associazione.
Articolo 17
Il Consiglio dei Circoli si riunisce con periodicità trimestrale e comunque non meno di due volte l’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria regionale o ne facciano richiesta il 50% dei suoi componenti o dei Circoli presenti sul territorio regionale.
La convocazione avverrà con avviso da spedirsi via posta elettronica, ovvero fax o postel o strumento analogo almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, anche diverso dalla sede regionale purché in Calabria, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio dei Circoli partecipano di diritto i membri della Segreteria regionale e in assenza del Presidente la riunione verrà presieduta dal Vice Presidente. Il Consiglio dei Circoli ha il compito di:
a) applicare le decisioni congressuali;
b) approvare, su proposta della Segreteria regionale, il bilancio consuntivo e preventivo;
c) nominare, su proposta della Segreteria regionale, i membri delle Commissioni regionali tematiche e i relativi Presidenti di Commissione;
d) nominare, su proposta della Segreteria regionale, la Presidenza del Comitato Scientifico di Legambiente Calabria;
e) nominare, su proposta della Segreteria regionale, la Presidenza del CEAG - Centro Regionale di Azione Giuridica di Legambiente Calabria.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti e sono trascritte sul libro dei verbali delle assemblee.
Articolo 18
Il Consiglio dei Circoli può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino ad ¼ in sostituzione e fino ad ¼ in aumento purché nell’insieme non si superi il 50% dei membri eletti dal Congresso regionale.
Articolo 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale di Legambiente Calabria, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. Fa parte di diritto della Segreteria regionale.
Articolo 20
Il Direttore coordina l’attività interna di Legambiente Calabria e garantisce il rapporto tra la sede regionale e i Circoli presenti sul territorio calabrese. In assenza del Presidente svolge funzioni di Vice Presidente, compresa la rappresentanza legale dell’associazione. E’ membro di diritto della Segreteria regionale.
Articolo 21
La Segreteria regionale è l’organo responsabile della gestione dell’associazione, ne assume la guida e ne fanno parte di diritto il Presidente, il Direttore e l’Amministratore. Alle riunioni della Segreteria regionale sono invitati i soci di circoli calabresi eletti nel Comitato Direttivo nazionale dell’Associazione.
Articolo 22
L’Amministratore, dura in carica 4 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente e del Direttore, a firme disgiunte, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e, con delibera del Consiglio dei Circoli, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.
Articolo 23
Le Commissioni regionali tematiche coadiuvano la Segreteria regionale nell’esercizio delle sue funzioni, affrontando temi di particolare rilievo per il contesto territoriale, socio-economico e culturale calabrese, ed elaborando proposte e progetti. Il Consiglio dei Circoli nomina il Presidente e i componenti di ciascuna Commissione regionale; il Presidente di Commissione ha con il compito di coordinare i lavori e riportare i risultati e le proposte in seno alla Segreteria regionale.
Articolo 24
Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente Calabria, opera in stretto contatto con la Segreteria regionale. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono il campo di intervento di Legambiente Calabria. Il Consiglio dei Circoli nomina, su proposta della Segreteria regionale, la Presidenza del Comitato Scientifico Regionale e approva la designazione dei membri su proposta della Presidenza del Comitato Scientifico e della Segreteria regionale.
Il Comitato Scientifico di Legambiente Calabria si riunisce non meno di due volte l’anno e alle riunioni partecipano di diritto i membri della Segreteria regionale.
Articolo 25
Il CEAG - Centro regionale di Azione Giuridica di Legambiente Calabria è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente Calabria. Opera in stretto contatto con la Segreteria regionale e interviene, solo su espresso mandato del Presidente, nell’ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo.
Il CEAG di Legambiente Calabria è luogo di studio e di elaborazione e si pone, su mandato del Presidente, al servizio dei cittadini singoli e organizzati per la consulenza e l’assistenza in materia di promozione e tutela dell’ambiente e dei diritti civili. Ne fanno parte giuristi, iscritti ad uno dei Circoli presenti nel territorio calabrese, che ne condividono gli intenti e si conformano allo spirito del presente statuto. Il Consiglio dei Circoli nomina, su proposta della Segreteria regionale, la Presidenza del CEAG di Legambiente Calabria. Il CEAG di Legambiente Calabria si riunisce non meno di due volte l’anno e alle riunioni partecipano di diritto i membri della Segreteria regionale.
Articolo 26
Su proposta motivata della Segreteria regionale, il Consiglio dei Circoli, sentita la Segreteria nazionale, può deliberare lo scioglimento degli organismi dirigenti di un Circolo. La Segreteria regionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore del Circolo con pieni poteri. Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Circolo e di preparare un congresso straordinario del Circolo per l’elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l’elezione dei nuovi organi direttivi il Coordinatore cessa dalla carica. Gli organi direttivi oggetto del provvedimento di scioglimento possono fare ricorso scritto secondo quanto previsto dallo statuto nazionale. Il ricorso non ha effetti sospensivi.
Articolo 27
Il Collegio dei Sindaci revisori ha il compito di controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta annualmente, alle istanze a ciò preposte dal presente statuto e al Congresso, una relazione sui bilanci consuntivi dell’Associazione. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti preferibilmente tra i soci. Elegge nel suo seno il Presidente.
Articolo 28
Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.
L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
1) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
2) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
3) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
4) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
5) da tutti gli altri proventi, derivanti da attività direttamente connesse, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità di soci. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal dpr 10 ottobre 94 n. 645 e dal dl 21 giugno 95 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 95 n. 336, e successive integrazioni e modificazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 29
Tutte le basi associative aderenti e le istanze territoriali, conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli organi dirigenti regionali dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle basi associative territoriali.
Articolo 30
Il rendiconto economico finanziario dell’associazione comprende l’esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale e alle attività direttamente connesse.
Il rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e deve essere accompagnato da una relazione scritta sia sulle attività istituzionali che su quelle direttamente connesse. In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l’associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs 460/97. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. L’approvazione del bilancio consuntivo deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o qualora ne ricorressero i presupposti entro sei. Il bilancio preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede regionale otto giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede regionale e consultabili da parte di tutti gli associati.
Articolo 31
La funzioni dei membri del Consiglio dei Circoli e del Collegio sindacale sono completamente gratuite.
Articolo 32
Gli apparati direzionali e tecnici sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato attivo, dagli iscritti i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività continuativa e retribuita secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti tra le parti.
Articolo 33
Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio di Legambiente Calabria dovrà essere presa dal Congresso regionale e dovrà raccogliere almeno i 2/3 dei voti. Il patrimonio sarà comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Articolo 34
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.